Il fatto illecito

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Il fatto illecito nei suoi aspetti giurisprudenziali
Irene Martellato5216
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IL FATTO ILLECITOIl Codice Civile dedica al fatto illecito 17 articoli, dal 2043 a 2059.Questi articoli sono rimasti invariati nelle loro disposizioni dal 1942 ad oggi a differenza invece di altri settori del diritto che hanno subito delle modifiche in alcuni punti sostanziali.Quello che è veramente cambiato in questi anni è la loro interpretazione legata inevitabilmente alla loro applicazione nel diritto vivente. L'intervento della giurisprudenza ha avuto un ruolo fondamentale tanto che tale processo è stato indicato come processo cd. di riforma silenziosa.Oggi il Codice civile si presenta come un punto di partenza e non si può più prescindere dalla giurisprudenza, in particolare ma non solo della Corte di Cassazione, che in questo ambito in particolare si è vista protagonista del suo ruolo nomofiliaco, approciandosi inevitabilmente alla mentalità tipica del sistema di common law e creando delle nuove leggi anche se le disposizioni, come detto, sono rimaste invariate nella loro dicitura.Oltre alla Corte di Cassazione, a questa riforma silenziosa hanno partecipato altri soggetti:Giuidici ordinari: il loro stretto rapporto con le vicende della società gli ha dato la possibilità di notare con più facilità i cambiamenti della realtà economica e sociale di riferimento, adeguando così l'interpretazione della legge nelle loro sentenze Corte Costituzionale: quasi sempre attraverso sentenze interpretative di rigetto, è riuscita a modificare l'interpretazione di tali disposizioni. Diritto dell'Unione Europea: in particolare, attraverso le direttive è riuscita ad introdurre dei nuovi istituti che sono andati a supporto delle disposizioni originarie riguardanti la responsabilità ( class action, codice dei consumatori).L'ambito in cui appare più evidente la cd "manipolazione interpretativa" riguarda i danni non patrimoniali.I danni non patrimoniali sono disciplinati dall'art 2059 ( " Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge"), che presenta a prima vista una grande differenza con l'art. 2043 per l'assenza della tipizzazione delle fattispecie originanti il risarcimento. In fatti in questo casi le fattispecie devono essere indicate dalla legge.Alcune sono state individuate dalla legge e altre sono state elaborate negli anni dalla giurisprudenza, anche grazie ad un adattamento dell'interpertazione di tale disposizioni ai cambiamenti della società.Alcuni esempi di fattispecie collegati ai danni non patrimoniali sono:- danno da reato- Costituzione: grazie ad una rivalutazione del nostro testo fondamentale in chiave interprivatista si sono allargate le casistiche di applicazione di tale articolo in base agli artt. 2,3 in vista di una tutela non solo del singolo non solo nella sfera privata ma anche delle formazioni sociali ( andando così a ricomprendere anche fattispecie non disciplinate dalla legge come le coppie di fatto che trovano così una tutela minima della loro situazione di fatto)- Analisi economica del diritto: l'analisi della convenienza di una determinata soluzione giuridica ( Casi Volkswagen e Ford, ricollegati anche al tema dei danni punitivi)- Sanzioni a livello europeo ( danno ambientale, concorrenza, danno alla salute, danno da fumo, danno da telefono cellulare)Ci si è chiesti se tali cambiamenti intervenuti nella responsabilità non patrimoniale siano andati a modificare anche la sua funzione.Le sue funzioni sono :- risarcitoria: pagamento di una somma - riparatoria: riportare se possibile la situazione a come era prima dell'intervento del danno- generalpreventiva: evitare che il danno venga reiterato attraverso una punizione esemplare ( sanzione amministrativa)Riguardo all'ultima funzione, quella generalpreventiva, in Italia non è in vigore il principio del danno punitivo ( che consiste nel pagamento di una somma aggiuntiva e di valore nettamente superiore al risarcimento del danno che ha la funzione di evitare che l'autore del danno abbia ancora un interesse nel pagare il risarcimento piuttosto che evitare il danno, tipico del sistema giudiziario statunitense); però un abbozzo di danno punitivo si è scorto nella recente riforma del cpc all'art. 709 ter, il quale, oltre a prevedere dei risarcimenti a carico del coniuge che abbia compiuto gravi inadempienze o arrechi grave pregiudizio un risarcimento, prevede in aggiunta il pagamento di una sanzione amministrativa . Tale sanzione amministrativa è stata appunto vista come ingresso dei danni punitivi nel nostro ordinamento, affermazione fortemente smetnita dalla Corte di Cassazione ma appoggiata da alcuni tribunali quali il Tribunale di Reggio Emilia.

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